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Danno differenziale e perdita di chance, quando la CTU è esplorativa?

Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 12 luglio 2025, n. 19190

Il tema del danno differenziale torna al centro del contenzioso in materia di responsabilità datoriale. La Corte di Cassazione chiarisce i criteri di liquidazione del danno biologico in presenza di copertura INAIL, ribadendo che l’indennizzo assicurativo non è automaticamente satisfattivo e che il datore risponde per la parte eccedente. Dalla CTU è emerso che la patologia ipertensione arteriosa con lieve impegno cardiaco con retinopatia ipertensiva era stata contratta per causa di servizio, ha quantificato il danno biologico nella misura del 25%.

Modalità di calcolo del risarcimento del danno biologico, sulla base delle diversità qualitative e quantitative esistenti tra il diritto all’integrale risarcimento del danno subito dal lavoratore ed il diritto alle prestazioni assicurative INAIL dipendenti dal medesimo infortunio.

I fatti

Il ricorrente, dirigente medico specializzato in chirurgia generale alle dipendenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Giovanni di Dio e Ruggì D’Aragona dal 1991, aveva dedotto che dal mese di ottobre 1998 gli era stata diagnosticata una forma di ipertensione arteriosa e che aveva pertanto chiesto di essere adibito ad attività e turni di lavoro meno gravosi; aveva inoltre lamentato che la prescrizione del primario di cardiologia dell’Azienda Ospedaliera datata 11.12.1998 era stata disattesa dal datore di lavoro, che in data 7.1.1999 lo aveva sottoposto a visita del medico competente e lo aveva giudicato idoneo alle mansioni.

Aveva aggiunto che nonostante in data 21.4.2001 fosse stata confermata l’ipertensione arteriosa con trattamento farmacologico, era stato sottoposto a continui turni di lavoro senza riposo e che durante uno di questi turni si era verificato un deficit visivo e un opacamento del visus dell’occhio sinistro; alle 8.51 del 29.8.2002 gli era stata diagnosticata l’emorragia maculare dell’occhio sinistro, seguita in data 6.9.2002 da una crisi ipertensiva con diminuzione opacamento del visus dell’occhio, che aveva comportato un periodo di malattia di sei mesi e un intervento chirurgico di vitrectomia, con successivo.

La vicenda giudiziaria

Il Tribunale di Salerno ha rigettato le domande proposte dal lavoratore per il risarcimento del danno biologico, del danno differenziale, del danno morale e del danno patrimoniale e del danno da perdita di chances di carriera.

La Corte di Appello di Salerno, ha condannato l’Azienda universitaria Giovanni Di Dio e Ruggì d’Aragona al pagamento della somma di Euro 116.144,40 in favore del chirurgo.

Il Giudice di appello ha ritenuto che il datore di lavoro risponda dei danni occorsi al lavoratore infortunato nei limiti del c.d. danno differenziale anche qualora ricorra una delle ipotesi in cui è operante l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali; ha precisato che le prestazioni dovute dall’INAIL a titolo di indennizzo in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38/2000 non sono a priori integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto infortunato o ammalato.

Ha ritenuto dimostrato che il datore di lavoro non aveva assunto le doverose cautele e i doverosi accorgimenti consoni alla situazione di salute del medico e atti ad evitare lo stress psicofisico, che aveva inciso in maniera determinante nella causazione dell’evento lesivo ed ha pertanto ritenuto la responsabilità contrattuale ex art. 2087 cod. civ. di parte datoriale per il sinistro verificatosi, non avendo la società fornito la prova liberatoria ai sensi dell’art. 1218 cc, essendo anche in tal caso configurabile la fattispecie astratta di reato.

I risultati della CTU

Sulla base delle risultanze della CTU, da cui era emerso che la patologia ipertensione arteriosa con lieve impegno cardiaco con retinopatia ipertensiva era stata contratta per causa di servizio, il secondo grado ha quantificato il danno biologico nella misura del 25%; ha ritenuto emblematica l’assegnazione dell’appellante a turni continuativi come quelli del 28-29 agosto, nel corso dei quali si era verificato l’evento lesivo per cui è causa, nonostante la documentazione sanitaria avesse acclarato che le patologie da cui era affetto imponevano al datore di lavoro di rimodulare l’attività lavorativa e di non adibirlo ad attività che, per loro natura e durata potevano essere fonte di maggiore stress; il tutto configurante inadempimento contrattuale.

Il chirurgo aveva dimostrato la sussistenza del rapporto di lavoro, la patologia, nonché il nesso causale tra la patologia e l’evento dannoso ed ha evidenziato che il CTU aveva accertato un danno biologico nella misura del 25%.

Al danno biologico accertato è stata applicata una personalizzazione del 20% tenuto conto dell’età, della tipologia di danno biologico, del ragionevole grado di sofferenza ipotizzabile in ragione della qualità soggettiva, per la dimensione individuale, sociale e lavorativa del danno riportato, detratto l’equo indennizzo.

L’intervento della Cassazione

L’Azienda universitaria sostiene di essere immune da responsabilità e che l’esonero da responsabilità che deriva dal verificarsi dell’evento assicurato non è più limitato al solo danno patrimoniale, ma si estende anche al danno alla salute. Aggiunge che il chirurgo non aveva mai avanzato la domanda di risarcimento del danno biologico nei confronti dell’INAIL.

Ebbene, la Corte costituzionale, nella pur progressiva espansione delle tutele del lavoratore, ha illustrato che “l’istituto dell’esonero…è strettamente inserito nel vigente sistema previdenziale-assicurativo, come uno degli aspetti del complesso rapporto tra oggetto dell’assicurazione, erogazione dei contributi, prestazioni assicurative…L’esonero opera pertanto all’interno e nell’ambito dell’oggetto dell’assicurazione, così come delimitata dai suoi presupposti soggettivi ed oggettivi. Laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di quei presupposti, non opera l’esonero: e pur trovando il danno origine dalla prestazione di lavoro, la responsabilità è disciplinata dal codice civile, senza i limiti posti dall’art. 10 del T.U. del 1965…”.

In ordine alle modalità di calcolo del risarcimento del danno biologico, sulla base delle diversità qualitative e quantitative esistenti tra il diritto all’integrale risarcimento del danno subito dal lavoratore ed il diritto alle prestazioni assicurative dipendenti dal medesimo infortunio, la S.C. ha fissato il principio secondo cui le somme eventualmente versate dall’INAIL a titolo di indennizzo ex art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000 non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato.

La disciplina contenuta nel D.Lgs. testè citato, applicabile ratione temporis alla fattispecie qui a commento, così delimita i danni coperti dall’assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione; le menomazioni pari o superiori al 16% danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall’infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione; per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.

L’INAIL è esclusivo debitore limitatamente alle prestazioni di tipo indennitario predeterminate in base alla legge; tutto ciò che non è riconducibile a menomazioni che, per natura o grado, non costituiscono danno biologico -inteso secondo il D.Lgs. n. 38/2000- superiore al 6% ovvero danno patrimoniale pari o superiore al 16%, non è coperto dall’assicurazione obbligatoria ed è quindi escluso dalla disciplina dell’esonero.

Danno biologico o inabilità permanente

Si è inoltre evidenziato che l’indennizzo erogato dall’INAIL ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, ma solo quello da inabilità permanente.

Si è ulteriormente affermato che in caso di responsabilità penale del datore di lavoro, “non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell’indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all’infortunato o ai suoi aventi diritto” (comma 6); ma, “per la parte che eccede le indennità liquidate”, il risarcimento “è dovuto” dal datore di lavoro (comma 7); di qui la nozione di “danno differenziale”, rettamente inteso come quella parte di risarcimento che eccede l’importo dell’indennizzo dovuto in base all’assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto costituisca reato perseguibile d’ufficio”.

Tirando le fila del discorso, l’esonero cade nell’Ipotesi in cui l’infortunio o la malattia professionale sia conseguenza di una condotta datoriale integrante gli estremi di una fattispecie di reato perseguibile d’ufficio ed il datore si trova esposto sia all’azione di regresso dell’INAIL per le somme versate all’assicurato sia all’azione di risarcimento da parte del lavoratore, seppur limitatamente al ristoro del danno differenziale.

Con separata censura, la Azienda universitaria ospedaliera aggiunge che la condanna consequenziale ad una condizione lavorativa stressogena potrebbe comportare una responsabilità datoriale per violazione dell’art. 2087 cc, solo nel caso che il datore con comportamenti specifici ed anomali, da provarsi di volta in volta da colui che assume di esserne danneggiato, determini un aggravamento di quel tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell’attività che il lavoratore è chiamato a svolgere.

Nesso eziologico tra le condizioni lavorative e un danno alla salute

La mera sussistenza di un nesso eziologico tra le condizioni lavorative e un danno alla salute non espongono oggettivamente il datore ad una responsabilità risarcitoria, essendo a tal fine richiesta una condotta astrattamente rilevante sotto il profilo penale, e in ogni caso una condotta dolosa o colposa inadempiente agli obblighi di sicurezza.

Doglianze respinte. Non è configurabile l’omessa motivazione, avendo il secondo grado di giudizio dato atto delle allegazioni del chirurgo fin dal giudizio di primo grado (mancata attuazione delle prescrizioni mediche da parte del datore di lavoro, sottoposizione a continui turni di lavoro senza riposo, anche nei giorni 28 e 29 agosto 2002) ed avendo individuato le condotte colpose dell’Azienda.

L’Azienda ospedaliera prospetta anche alla S..C che era stata disposta una CTU esplorativa in assenza di una pista allegatoria idonea ad individuare condotte dolose o colpose fonte di un’eventuale responsabilità contrattuale a titolo di danno differenziale; lamenta che la sentenza impugnata ha ritenuto dirimente il riconoscimento della causa di servizio e che non era stato provato un aggravamento di quel tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell’attività che il lavoratore è chiamato a svolgere. Tale ragionamento non coglie la ratio della decisione resa.

I Giudici di appello hanno accertato, in base alla CTU, che rispetto al danno oculare con deficit visivo binoculare riduzione del campo visivo con episodi di emorragia maculare all’occhio sinistro, era stato determinante lo stress psicofisico correlato all’attività lavorativa espletata, che aveva senz’altro favorito l’evoluzione più precoce dello stato ipertensivo e un’evoluzione più rapida verso la patologia dell’organo.

Il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni

Secondo la consolidata giurisprudenza, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali occorre applicare la regola contenuta nell’art. 41 c.p.., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni.

La Corte di appello ha correttamente applicato tale principio, e ha ritenuto che la patologia sofferta dal chirurgo sia stata contratta a causa di servizio, in quanto i fattori professionali anche se non costituenti causa unica sono risultati di natura, durata e intensità tali da assurgere a ruolo di “concausa preponderante necessaria”.

Concludendo, la sentenza di secondo grado ha dunque erroneamente liquidato in modo integrale il danno biologico riportato dal chirurgo e non il solo differenziale. La sentenza impugnata viene dunque cassata in relazione alla errata liquidazione dl danno biologico, e rinviata alla Corte di Appello di Salerno.

Redazione

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