Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 23 giugno 2025, n. 16722
Gli scavi stradali per la realizzazione di un’opera pubblica possono provocare gravi danni agli immobili dei privati, soprattutto se eseguiti in aree a rischio geologico. La vicenda affronta il tema della responsabilità per il crollo di un immobile causato da lavori stradali, chiarendo se e quando la Provincia, quale stazione appaltante, risponda per omessa vigilanza e carente controllo sull’appalto.
La vicenda
La Provincia, mediante gara pubblica, disponeva l’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’infrastruttura viaria a scorrimento veloce Bagnara – Bovalino e nel corso di tali lavori si erano verificati cedimenti franosi nell’area immediatamente circostante una proprietà privata, che avevano provocato gravi lesioni all’immobile.
Il proprietario dell’immobile danneggiato cita a giudizio la Provincia di Reggio Calabria, chiedendone la condanna, ai sensi dell’art. 2043 cc, al risarcimento dei danni subiti dall’attività commerciale sita nel Comune di Careri.
La Provincia di Reggio Calabria, chiama in causa l’impresa alla quale era stata affidata la progettazione e la direzione dei lavori, il direttore dei lavori, e la società incaricata dell’esecuzione dei lavori.
Il Tribunale di Locri (sent. n. 1021/2018), rigetta la domanda risarcitoria proposta nei confronti della Provincia e accerta e dichiara la concorrente responsabilità dei terzi chiamati condannandoli, in solido tra loro, al pagamento a titolo di risarcimento dei danni della somma di Euro 1.108.242,00. Accoglie la domanda di manleva svolta nei confronti di Alleanza Toro s.p.a. e degli Assicuratori dei Lloyd’s.
I danni all’immobile e la CTU
Nello specifico, sulla base della CTU è risultato che il danno all’immobile dell’attore era riconducibile ad un errore progettuale imputabile a tutti e tre i terzi chiamati; esclusa, invece, la sussistenza di responsabilità in capo alla Provincia, in quanto l’errore progettuale non era ad essa imputabile, non avendo potuto controllare la progettazione e non avendo impartito direttive.
In secondo grado, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato improcedibile la domanda proposta nei confronti di una delle due imprese chiamate in causa e quella proposta da quest’ultima nei confronti di Generali Italia s.p.a. Ha, quindi, condannato, in solido, la società di progettazione e il direttore dei lavori al risarcimento dei danni, ed ha rigettato la domanda di manleva proposta nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd’s, rilevando la non invocabilità della polizza assicurativa, che prevedeva una valida la clausola claims made, per avere gli assicurati denunciato la richiesta di risarcimento solo in data 21 gennaio 2014, con la notifica dell’atto di chiamata in causa del terzo a seguito di riassunzione del giudizio di primo grado, quando la polizza assicurativa, rinnovata sino alle ore 24 del 26 luglio 2012, non era più in vigore.
Il ricorso in Cassazione
I due soccombenti ricorrono in Cassazione.
Censurano la sentenza impugnata nella parte in cui è stata esclusa la responsabilità della Provincia. Deducono che sia in primo, sia in secondo grado, avevano rappresentato che, per i fatti di causa, sussisteva una corresponsabilità, ex art. 2055 cc, della stazione appaltante, in quanto la stessa aveva approvato il progetto preliminare e definitivo dell’opera redatto dalla impresa esecutrice, ed il progetto esecutivo di cantiere e che, in base alla normativa in materia di appalti di opere pubbliche, il responsabile del procedimento della stazione appaltante aveva l’obbligo di vigilare preventivamente circa la conformità a legge di detta progettazione.
In definitiva, secondo la tesi dei ricorrenti, trattandosi di appalto pubblico, la Provincia aveva comunque concorso al danno lamentato dal proprietario dell’immobile, perché non aveva rilevato le deficienze progettuali, pur essendo a conoscenza, già prima della progettazione, della franosità dei terreni su cui insisteva l’immobile di proprietà della danneggiata.
È emerso nel corso dei giudizi di merito che la Provincia, in forza del contratto di appalto, avesse la possibilità di impartire prescrizioni nell’esecuzione dei lavori o di intervenire, dal momento che essa appaltante, in forza della normativa pubblicistica dettata in materia di lavori pubblici, aveva il preventivo obbligo di controllo con riferimento alla fase iniziale di progettazione dei lavori, come previsto dalle disposizioni normative evocate e dalle Convenzioni del 29 aprile 2004 e del 4 novembre 2005 sottoscritte dalla Provincia e dalla società incaricata della progettazione.
Inoltre, l’attività rivelatasi dannosa (scavi del tratto stradale) era stata svolta su terreno di proprietà della Provincia, che lo aveva espropriato proprio al fine di realizzare il tratto stradale, con la conseguenza di coinvolgimento anche ai sensi degli artt. 840, 2043 e 2055 cc, dei danni prodotti dall’attività di escavazione eseguita su terreno di sua proprietà, avendo colposamente omesso di controllare preventivamente che la stessa fosse rispettosa della normativa in materia geognostica.
Sostengono, infine, che la clausola claims made della polizza assicurativa sarebbe affetta da nullità parziale, per mancanza di causa in concreto, e che al fine di rendere il contratto idoneo allo scopo, il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto procedere alla integrazione dello stesso, ai sensi dell’art. 1419, secondo comma, cc.
La prima censura, per quanto qui di interesse inerente la responsabilità, è fondata. Gli esiti dell’attività istruttoria hanno consentito di confermare la ricostruzione dell’evento dannoso nei termini prospettati dal danneggiato e di accertare il nesso di causalità tra tale fatto ed i danni derivati all’immobile di sua proprietà.
La Corte d’appello, facendo proprie le argomentazioni inerenti le risultanze della CTU – la quale aveva posto in rilievo che la causa della frana che aveva determinato la rovina dell’immobile di proprietà dell’attrice andava individuata “nello scavo di sbancamento profondo eseguito per realizzare l’opera viaria commissionata dalla Provincia” e che “i lavori, così come previsti nel progetto preliminare e nel successivo progetto esecutivo, non avrebbero potuto essere realizzati mancando uno studio progettuale che prevedesse le opere necessarie al contenimento del movimento franoso in quiescenza nell’area dei lavori” – ha tenuto conto, da un lato, di una adeguata progettazione che avesse considerato la frana silente e, dall’altro, di tutti i necessari accorgimenti volti a garantirne la realizzazione immune da vizi costruttivi”.
In particolare, i Giudici di appello hanno richiamato le considerazioni svolte dal CTU, secondo cui “era compito del progettista una volta in possesso delle relazioni geologiche e geotecniche (carenti) accertare in sito le caratteristiche del terreno, prevedere e progettare le opere necessarie, per la buona riuscita dell’opera viaria”, mentre “era compito anche del direttore dei lavori, prima che gli stessi iniziassero, rendersi conto dell’inefficienza della relazione geologica allegata al progetto esecutivo, che risultava necessario ordinare tempestivamente una sospensione dei lavori e procedere alla stesura di una perizia di variante e suppletiva, redigendo una relazione geologica e geotecnica, effettuando prove in sito”.
Hanno invece escluso una qualsiasi responsabilità della committente “l’Ente Provincia, per come riportato all’articolo 6 della convenzione per l’incarico della progettazione, aveva il compito di verificare la qualità degli elaborati progettuali e la conformità alla normativa vigente, avvalendosi di tecnici della Provincia o di società esterne specializzate. Anche se il fenomeno verificatosi risultava di rilevante importanza, il tecnico esaminatore della Provincia era solamente tenuto a rilevare la presenza degli elaborati richiesti (art. 8 della stessa convenzione) senza entrare nel merito dei calcoli statici, della relazione geologica e della relazione geotecnica dell’opera, allegati al progetto. Risulta vero che l’Ente Provincia nell’esaminare il progetto doveva porre maggiore attenzione, ma l’esame del progetto non implica che il tecnico esaminatore possa entrare nel merito delle calcolazioni, imponendo ai progettisti particolari studi. In sintesi, l’Ente provincia ha eseguito l’iter amministrativo secondo i canoni previsti dalla legge e dai regolamenti, pubblicando i bandi della progettazione e dell’asta pubblica per l’aggiudicazione dei lavori, redigendo le dovute determine amministrative… ma non può imporre direttive tali da apportare varianti al progetto, in quanto queste devono essere proposte al RUP dalla direzione dei lavori, art. 25 legge 109/94 ed art. 134 Regolamento D.P.R. 554/99. L’Ente Provincia sino alla sospensione dei lavori, ha sempre eseguito l’iter amministrativo con diligenza, tramite il RUP e la commissione collaudo, quindi alcuna responsabilità potrà essere attribuita a loro ed all’Ente Provincia”.
I doveri della Provincia
La conseguenza che la Corte d’appello ha tratto dalle conclusioni del CTU non tiene conto, tuttavia, che essendo appalto di opere pubbliche, la “stazione appaltante” è tenuta ad esercitare precisi poteri, assolvendo, contestualmente, a specifici obblighi legali previsti dalla normativa pubblicistica, che impongono di mettere in atto le necessarie attività di ingerenza, di propulsione e di adeguata (oltre che continua) sorveglianza nella realizzazione dell’opera, al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori, l’esatta esecuzione delle opere progettate e, quindi, implicanti l’indispensabile controllo, preliminare e successivo, della conformità a legge e alle prescritte regole tecniche delle opere stesse.
In tema di risarcimento del danno, con riferimento all’appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nell’esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi (evenienza effettivamente concretatasi nell’esaminata fattispecie), non possono esonerano da ogni responsabilità l’ente committente.
Nella specie, la necessaria ingerenza derivante dalla natura pubblicistica dell’appalto era imposta non solo dalle disposizioni normative invocate giustamente dal ricorrente, che esigono un controllo nella fase della progettazione e l’obbligo di integrare o modificare il progetto qualora lo stesso risulti inadeguato o insufficiente, in rapporto alla specifica tipologia dei lavori, ma maggiormente dal fatto che la zona interessata dai lavori, “per come riportato nella cartina del PAI Calabria”, era “posta parte in zona franosa quiescente e parte in zona franosa quiescente e profonda“, situazione di cui la Provincia non poteva non essere a conoscenza e che avrebbe dovuto indurla a più accurate verifiche al fine di prevenire eventi dannosi a terzi.
Pertanto, la Corte di appello ha erroneamente fatto ricadere la responsabilità esclusivamente sul direttore dei lavori e sul progettista, omettendo di verificare se potesse configurarsi una eventuale corresponsabilità della Provincia ai sensi degli artt. 2043 e 2055 cc, alla luce degli obblighi sul medesimo incombenti, avuto riguardo alle fase iniziale della progettazione e a quelle, successive, dell’esecuzione e dell’ultimazione delle opere appaltate.
Conclusivamente, la sentenza di appello viene cassata con rinvio in diversa composizione.
Redazione
