Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 30 ottobre 2025, n. 35424
La vicenda riguarda un grave scontro frontale avvenuto dopo l’invasione di corsia da parte di un veicolo che aveva perso il controllo. Il conducente del mezzo proveniente in senso opposto, trovandosi davanti a una situazione improvvisa e con un tempo di reazione estremamente ridotto, ha effettuato una manovra di emergenza risultata inefficace a evitare l’impatto. I giudici hanno escluso profili di colpa, ritenendo non esigibile una condotta alternativa in un contesto di pericolo repentino.
I fatti
In particolare, era stato ascritto all’uomo, quale conducente della vettura Ford, di avere perso il controllo della stessa sulla strada statale n. 18 , invadendo l’opposta corsia di marcia e, nel tentativo di rientrare, scontrandosi frontalmente con l’autocarro IVECO, il quale, anziché effettuare un’utile manovra di emergenza e in violazione del Codice della Strada, aveva attuato una manovra di deviazione a sinistra che non aveva evitato la collisione ed era risultata determinante ai fini dell’impatto, che provocava il decesso del passeggero della Ford.
I Giudici di appello hanno dato atto della condotta colposa dell’imputato conducente della Ford atteso che, in presenza di una manovra aberrante dell’altro veicolo (che aveva invaso l’opposta corsia di marcia), aveva deviato verso la propria sinistra anziché deviare verso la propria destra.
I Giudici di appello hanno quindi ritenuto ritenendo che la manovra posta in atto fosse astrattamente necessaria e idonea allo scopo, valutando come la condotta alternativa lecita ipotizzata fosse stata elaborata sulla base della compiuta ricostruzione della dinamica del sinistro e, quindi, della sussistenza di fatti o circostanze non conoscibili da parte dell’appellante; i Giudici i secondo grado hanno, altresì, sottolineato che il tempo a disposizione dell’imputato per concepire e porre in atto la manovra di emergenza fosse contenuto nello spazio di un secondo o poco più, con la conseguenza che alcun rimprovero potesse essergli mosso. in considerazione della situazione di estremo pericolo in cui lo stesso si era venuto a trovare; hanno anche sottolineato che non poteva sostenersi che la manovra alternativa ipotizzata in primo grado fosse sicuramente idonea a scongiurare l’evento.
L’intervento della Cassazione
Presenta ricorso in Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro, deducendo che i Giudici di appello non avrebbero tenuto conto del fatto che la condotta del conducente della Ford era stata concausa dell’evento, avendo concorso a realizzare una condizione di pericolo per la circolazione stradale e costituendo una concretizzazione del rischio; ha dedotto che il conducente dell’autocarre, per la velocità di marcia tenuta (circa 30 km/h) sarebbe stato nelle condizioni di avvedersi della situazione di pericolo e per effettuare una manovra idonea a evitare l’impatto, deviando verso la destra o comunque mantenendo la propria traiettoria di marcia, mettendo – al contrario – in atto una manovra di emergenza inidonea a evitare lo scontro.
Il ricorso è infondato.
La riforma della sentenza di primo grado, anche nell’ipotesi in cui la stessa riguardi una sentenza di condanna, impone pure senza l’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa, una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata; ciò perchè “all’assenza di un obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento assolutorio, debba affiancarsi l’esigenza che il giudice d’appello strutturi la motivazione della decisione assolutoria in modo rigoroso, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte. La tesi favorevole alla necessità di una puntuale motivazione anche in caso di riforma della condanna in assoluzione costituiva, d’altronde, un orientamento largamente condiviso […] sul rilievo che il giudice di appello, quando riforma in senso radicale la condanna di primo grado pronunciando sentenza di assoluzione, ha l’obbligo di confutare in modo specifico e completo le precedenti argomentazioni, essendo necessario scardinare l’impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova»; precisando che «Il canone del ragionevole dubbio, infatti, per la sua immediata derivazione dal principio della presunzione di innocenza, esplica i suoi effetti conformativi non solo sull’applicazione delle regole di giudizio e sulle diverse basi argomentative della sentenza di appello che operi un’integrale riforma di quella di primo grado, ma anche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto, imponendo protocolli logici del tutto diversi in tema di valutazione delle prove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive in ordine alla fondatezza del tema d’accusa: la certezza della colpevolezza per la pronuncia di condanna, il dubbio originato dalla mera plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto per l’assoluzione“.
La ricostruzione della dinamica dell’incidente
Nel caso concreto, la Corte calabrese ha svolto un’analitica ricostruzione dell’evento e ha ritenuto che nei confronti del conducente dell’autocarro, pur se il suo comportamento ha avuto un’oggettiva efficienza causale in ordine alla produzione dell’impatto con il veicolo Ford condotto dal coimputato, non aveva potuto essere formulato alcun addebito di imperizia o di imprudenza. Ciò significa che le argomentazioni del Giudice di appello sono logiche e non contraddittorie.
Specificamente, la Corte di secondo grado ha dato atto di come l’autocarro si trovasse all’interno della propria semicarreggiata di pertinenza, e quindi ha escluso che nella conseguente manovra al fine di evitare l’impatto con la Ford che aveva invaso la propria semicarreggiata di pertinenza, potesse essere ravvisato un carattere colposo.
A tale fine, viene richiamato il principio, ormai granitico, in forza del quale quando si ritiene violata una regola cautelare cosiddetta “elastica”, cioè dal contenuto comportamentale non rigidamente definito, è necessario, ai fini dell’accertamento della condotta impeditiva esigibile da parte del garante, procedere ad una valutazione ex ante che tenga conto delle circostanze del caso concreto.
E’ allora errata la conclusione secondo cui il conducente dell’autocarro avrebbe effettuato, per evitare l’impatto, una errata manovra di emergenza, tentando di evitare l’impatto mediante una sterzata sulla propria sinistra anziché mantenersi sul lato destro della semicarreggiata di pertinenza e spostarsi ulteriormente verso tale lato della sede stradale; comportamento che, secondo la valutazione del Tribunale, avrebbe consentito alla Ford di completare la manovra di rientro nella propria corsia.
Può dunque affermarsi che il conducente di un veicolo non può essere chiamato a rispondere delle conseguenze lesive di uno scontro per non avere posto in essere una determinata manovra elusiva, qualora si sia venuto a trovare in una situazione di pericolo improvvisa dovuta all’altrui condotta di guida illecita, non utilmente ed agevolmente percepibile, tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità della condotta del soggetto antagonista, dei concreti spazi di manovra e dei necessari tempi di reazione psicofisica.
Il camion avuto un ridottissimo spazio temporale per concepire e porre in atto la manovra di emergenza, stimato dalla Corte territoriale in poco più di un secondo.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Redazione
