Corte di Cassazione, III civile, sentenza 4 dicembre 2025, n. 31614
Un utente di una piscina comunale di Broni è stato colpito al volto da una pallonata in faccia mentre si trovava in una vasca idromassaggio, riportando lesioni. La vicenda ha sollevato dubbi sulla responsabilità della società che gestiva la struttura: la Corte d’Appello aveva escluso qualsiasi addebito, ma la Cassazione ha precisato che il gestore può avere un obbligo di protezione degli utenti, rimandando a un nuovo esame del caso.
I fatti
Il giorno 23 giugno 2017 il soggetto leso, mentre si trovava in una vasca idromassaggio sita all’interno della piscina comunale di Broni, gestita da una società sportiva dilettantistica viene colpito al viso da una pallonata scagliata da ragazzi presenti nell’impianto, riportando lesioni personali (in specie, al setto nasale).
Il Tribunale di Pavia, ritenendo integrata la fattispecie di responsabilità dell’’art. 2051 c.c. condanna la società dilettantistica al risarcimento dei danni, nonché la terza chiamata a tenere indenne la convenuta da quanto da essa dovuto.
La Corte di Milano rigetta, invece, integralmente la domanda:
- ha escluso la fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., sul rilievo che il danno non era stato cagionato dalla cosa in custodia, ma dal comportamento di un utente;
- ha negato la sussistenza di un illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.., ritenendo che il gestore della struttura non fosse tenuto ad impedire l’attività di gioco della palla (e non fosse quindi responsabile per i danni cagionati da tale attività), poiché “la posizione di garanzia del gestore è con figurabile in relazione al rischio tipico di annegamento, e per scongiurare tale pericolo è prevista la presenza del bagnino”;
- ha infine escluso anche la responsabilità del gestore per il titolo di cui agli artt. 2047 e 2048 c.c., non risultando provato che i ragazzi che giocavano a palla al momento del sinistro fossero “in qualche modo affidati alla struttura”.
L’intervento della Cassazione
Sull’art. 2051 c.c.. la parte ricorrente sostiene che essa “sussiste non solo quando il danno scaturisce quale effetto dell’intrinseco dinamismo della cosa, ma anche quando consegue ad un’azione umana che determina l’insorgenza del danno tramite l’uso non conforme della cosa che si ha in custodia”. Nella specie, la vasca idromassaggio “era un impianto della piscina gestita dalla società convenuta, che ne aveva pertanto la custodia” e “il danno era stato causato da un uso non conforme della vasca da parte di alcuni utenti […] consistito nell’averla utilizzata non per un’attività di relax ma per il gioco con la palla”, condotta che non integrava caso fortuito poiché non eccezionale né imprevedibile.
Sull’art. 2697 c.c. la vittima rileva come la società convenuta non abbia offerto la prova della eccezionalità ed imprevedibilità della condotta dei ragazzi minorenni che avevano scagliato la pallonata e dell’affidamento degli stessi (presenti all’interno della struttura) ad un soggetto diverso dal custode della piscina.
Le argomentazioni non colgono nel segno. I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono costituiti dalla derivazione del danno dalla cosa e dalla situazione di custodia. Pacificamente esercitata quest’ultima dalla società gestrice sulla vasca idromassaggio (incontroversa, infatti, la signoria di fatto e il potere di governo della prima sulla seconda), l’attenzione va invece rivolta al primo dei due presupposti menzionati. La responsabilità per custodia sussiste quando l’evento dannoso è “cagionato” dalla cosa, cioè a dire causalmente ascrivibile al fatto della cosa.
Questo tipo di responsabilità si presta a ricomprendere una gamma potenzialmente indefinita di situazioni, soltanto per finalità descrittiva distinguibili sotto i profili del ruolo assunto nella sequenza causale, cioè della partecipazione della res in custodia alla produzione materiale dell’evento dannoso (a partire dai casi in cui la cosa è del tutto inerte, nei quali cioè l’interazione del danneggiato è indispensabile per la verificazione dell’evento, sino alle vicende in cui il ruolo della cosa è preponderante o esclusivo, nei quali cioè l’apporto concausale della condotta dell’uomo è persino assente), e delle connotazioni intrinseche della res custodita, cioè della sua idoneità a cagionare situazioni di probabile danno.
Ciò detto, nella scrutinata vicenda, il danno di cui si invoca il ristoro non è eziologicamente riconducibile alla vasca idromassaggio: non deriva da un suo intrinseco dinamismo o da una connaturale pericolosità, ma nemmeno da una alterazione della sua fisiologia o del suo modo di operare; del pari, l’evento di danno non discende dal modo di interagire del soggetto danneggiato con la cosa.
Bensì l’evento è stato cagionato dal poco accorto lancio della palla ad opera di altri utenti dell’impianto, che ha finito per colpire al volto la vittima, mentre fruiva del servizio di idromassaggio: unica ed esclusiva causa del pregiudizio subito è allora un fatto estrinseco alla res custodita (la vasca), la quale ha costituito soltanto l’occasionale teatro del sinistro, non già un agente incidente (nemmeno sotto il profilo di una agevolazione della sua verificazione) nella sequenza di produzione dello stesso.
Per tali ragioni, conforme a diritto risulta la gravata sentenza nella parte in cui ha negato la sussistenza di una fattispecie di responsabilità ex art. 2051 c.c..
Sugli artt. 2047 e 2048 c.c. parte ricorrente ritiene la responsabilità della società gestore della piscina per la condotta dei ragazzini minorenni alla stessa affidati, “non limitata alla durata del corso di nuoto a cui partecipavano ma alla loro permanenza all’interno della struttura”. Tale deduzione è inammissibile.
Onde negare la ricorrenza dei titoli di responsabilità contemplati dalle invocate norme, la Corte di Milano territoriale ha posto la mancata prova del fatto che “i ragazzi, in ipotesi minori, al momento del sinistro fossero in qualche modo affidati” alla struttura e che quindi questa ne fosse responsabile: si parla genericamente di un corso” di nuoto ma non consta l’effettiva esistenza, né in ipotesi chi lo tenesse, comunque pacificamente non era in atto quando si sono svolti i fatti”.
Sulla applicazione dell’art. 2043 c.c. la vittima sostiene che la società convenuta aveva l’obbligo di impedire l’evento dannoso, vigilando sui frequentatori della piscina: obbligo nascente dalla posizione di garanzia che il gestore della struttura ricopre nei confronti degli utenti, impedendo, “indipendentemente dalla presenza di una norma regolamentare”, l’esercizio di attività, quali il gioco della palla all’interno della vasca idromassaggio. Rileva come erroneamente la Corte di appello abbia ravvisato il rischio tipico nell’annegamento, mentre invece la posizione di garanzia del gestore era quello di “consentire agli utenti della piscina l’esercizio di attività di relax e di benessere, quali appunto quelle ammesse nella vasca idromassaggio dove è avvenuto il sinistro”. La censura è fondata.
La Corte di Milano ha errato avendo affermato che, per escludere l’imputabilità ex art. 2043 c.c. dell’evento alla società gestrice della struttura, ha ritenuto che quest’ultima non fosse tenuta ad impedire l’attività di gioco della palla (e non fosse dunque responsabile per i danni cagionati da tale attività), poiché “la posizione di garanzia del gestore è configurabile in relazione al rischio tipico di annegamento, e per scongiurare tale pericolo è prevista la presenza del bagnino”. L’argomentazione, difatti, non è conforme a diritto.
È necessario per l’art. 2043 c.c. che sia configurabile in capo al responsabile un obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso, che può nascere, oltre che da una norma di legge o da una previsione contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui.
Nel momento in cui venne colpita dalla pallonata, la vittima si trovava all’interno di una vasca idromassaggio, di per sé destinata ad una seduta di idroterapia: un contesto, per ontologica e connaturale funzione, destinato al rilassamento muscolare e mentale dell’individuo.
In ossequio al generale dovere di neminem laedere, fondamento della Responsabilità aquiliana, deve reputarsi configurabile a carico del gestore di una vasca idromassaggio – nella misura in cui non sia già di per sé riconducibile, secondo quanto si potrà apprezzare in sede di esame della relativa domanda di cui al successivo quinto motivo di questo ricorso, ad un vero e proprio obbligo contrattuale (primario o accessorio) di garantire la sicurezza nella fruizione di un servizio oggetto del contratto configurabile tra gestore e utente – un obbligo giuridico di protezione degli utenti della stessa, che si sostanzia nell’adozione delle misure occorrenti per garantirne l’utilizzo in condizioni di sicurezza, anche impedendo comportamenti altrui con ciò oggettivamente inconciliabili, quale, in primo luogo, il gioco della palla in prossimità della vasca.
Dovere giuridico la cui omissione – se riscontrata ed addebitabile, sotto il profilo soggettivo, quantomeno a colpa – integra illecito aquiliano sussumibile nella previsione dell’art. 2043 c.c.
La sentenza qui gravata, tuttavia, ha statuito unicamente sulle varie fattispecie di Responsabilità extracontrattuale poste a suffragio della istanza risarcitoria, del tutto eludendo l’esame della domanda proposta allegando l’inadempimento contrattuale della convenuta. Sussiste quindi la denunciata omissione di pronuncia.
La decisione viene cassata.
Avv. Emanuela Foligno
