Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 30 novembre 2025, n. 31224
La Corte di Cassazione ha analizzato un caso di tiroidectomia eseguita a seguito di una diagnosi errata, evidenziando un vizio nel calcolo del risarcimento. Il Tribunale aveva infatti quantificato in modo aritmetico i vari profili di danno biologico, senza considerare una valutazione complessiva dell’invalidità permanente e temporanea, rendendo necessaria la revisione della liquidazione.
I fatti
I genitori della bambina ritengono responsabile la azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi e dei medici anatomopatologi dei danni conseguenti a una tiroidectomia effettuata sulla base di diagnosi (di carcinoma midollare tiroideo) a loro dire erronee. I Giudici di merito liquidano:
- a) Euro 309.900 (di cui: Euro 30.000 per violazione del consenso; Euro 65.000 per danno biologico; Euro 165.000 per danno morale da errata diagnosi propria; Euro 49.900 per danno morale da errata diagnosi del figlio F.S.).
- b) Euro 379.800 (di cui: Euro 30.000 per violazione del consenso, Euro 195.000 per danno biologico, Euro 99.800 per danno morale da errata diagnosi propria, Euro 55.000 per danno morale da errata diagnosi paterna).
- c) Euro 55.000 (per danno da errata diagnosi del coniuge) ed Euro 49.900 (per danno da errata diagnosi del figlio) ; d) Euro 60.000 (per danno biologico e morale); e) Euro 10.000 (per danno morale ed esistenziale). Il Tribunale ha, altresì condannato l’Azienda Careggi a pagare l’importo di Euro 299.900 (di cui Euro 30.000 per violazione del consenso, Euro 165.000 per danno biologico, Euro 55.000 per danno morale da errata diagnosi paterna, Euro 49.900 per danno da errata diagnosi del fratello) e QBE Insurance Ltd a tenere indenne l’Azienda nei limiti dei massimali e con la franchigia prevista in polizza.
Tulle le parti ricorono in Cassazione (assicurazioni e Struttura). Le parti ricorrenti sostengono che il Giudice d’appello ha “completamente omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di gravame svolto dalle odierne ricorrenti inerente alla quantificazione del danno da lesione al diritto all’autodeterminazione”. La censura è fondata.
Violazione del diritto informato
Il motivo di appello avente ad oggetto il quantum del risarcimento liquidato dal Tribunale per la violazione del diritto al consenso informato (pari ad Euro 30.000 ciascuno in favore di F.I., F.B. e F.S.), proposto in subordine, rispetto alla contestazione sulla stessa sussistenza della relativa violazione, e di cui non si dà conto nella sentenza impugnata, risulta integralmente trascritto nel ricorso. Sul punto il Tribunale richiama alcune pronunce di merito, nelle quali la quantificazione del danno da violazione del diritto di autodeterminazione in ambito sanitario sono state operate in misura alquanto inferiore.
➢ Il Tribunale di Roma in due occasioni (sentenza del 16.3.2016 e del 06.05.2014 n. 9768) ha monetizzato la lesione del consenso in Euro 10.000,00;
➢ il Tribunale di Firenze (sentenza n. 1282/2015) in Euro 15.000,00. Il Tribunale, in questo caso, al fine di riconoscere un importo ben superiore (Euro 30.000,00 per ciascun paziente) ha richiamato una pronuncia del Tribunale di Roma – peraltro senza specificarne gli estremi – avente ad oggetto tutt’altra questione.
Riguardo a tale motivo di appello non è ravvisabile alcuna decisione nella sentenza impugnata: la Corte di appello si è limitata ad esaminare il motivo principale, relativo alla sussistenza della violazione del diritto al consenso informato, ma non ha esaminato il motivo di gravame avanzato in via subordinata, relativo alla quantificazione del relativo danno. L’omissione di pronuncia sul motivo di appello dunque sussiste.
I ricorrenti sostengono, ancora, che il Giudice d’appello “ha violato i criteri di liquidazione unitaria del danno biologico attribuendo al danno estetico un autonomo grado di invalidità poi sommato alle altre componenti del danno e calcolando il corrispettivo monetario del grado di invalidità complessivo risultante dalla somma aritmetica senza tenere conto dell’aumento progressivo del valore del punto tabellare”.
Il CTU di primo grado aveva stimato la situazione di invalidità permanente residuata agli attori, dopo i trattamenti sanitari subiti, nei seguenti termini:
- 1) per F.I.: danno biologico permanente 10-11%;
- 2) per F.S.: danno biologico permanente 14-15%;
- 3) per F.B.: danno biologico permanente 13-14%.
Ai fini di tale stima, il CTU aveva considerato tutte le conseguenze degli interventi sulla salute degli attori (incluse quelle psichiche e quelle estetiche, nonché, per F.S., quelle ulteriori funzionali, anche sulla capacità respiratoria) ed aveva, in particolare, tenuto conto del fatto che, comunque, al di là dei danni subiti a causa degli interventi chirurgici, gli attori erano comunque affetti da pregresse patologie alla tiroide che già incidevano negativamente sulla loro salute. Il tribunale non ha fatto proprie le valutazioni del CTU, riconoscendo, invece:
- 1) per F.I., un danno biologico permanente del 15% (ipotiroidismo + danno psichico cronico) + 2% (cicatrice) = 17%;
- 2) per F.S., un danno biologico permanente del 25% (ipotiroidismo, asportazione timo e linfonodi, riduzione spazio glottico, reimpianto paratiroide nell’avambraccio, danno psichico) + 3% (cicatrice lineare al collo) = 28%;
- 3) per F.B.: un danno biologico permanente del 20% (ipotiroidismo, timectomia, linfoadenomectomia, danno psichico cronico) + 5% (cicatrice lineare al collo) = 25%.
Le critiche al criterio di calcolo del risarcimento
Il tribunale, in effetti, ritenendo non adeguatamente considerati dal CTU alcuni profili funzionali di danno, aveva individuato delle percentuali aggiuntive di invalidità per tali profili, sommando, poi, aritmeticamente, tali percentuali a quelle già stimate dallo stesso tecnico di ufficio.
Ciò che viene criticato, dunque, è proprio il metodo di calcolo perché non sarebbe stato corretto sommare al grado di invalidità riconosciuto dal CTU (che aveva, infatti, operato una valutazione globale dei vari profili di menomazione, non una somma di essi) quello ulteriore ritenuto spettante per profili non valutati (o non adeguatamente valutati), dovendo, invece, eventualmente procedersi ad una rinnovata valutazione globale dell’invalidità complessiva, sulla base di tutti i profili rilevanti.
In particolare, con riguardo al danno estetico, si affermava nell’appello: “In ogni caso, tale percentuale di danno non potrà evidentemente sommarsi aritmeticamente a quella ascrivibile alla tiroidectomia, dovendo, diversamente, esprimersi una valutazione complessiva in rapporto all’effettiva incidenza menomativa sulla globale integrità psicofisica del soggetto. La sentenza appare senz’altro meritevole di riforma sul punto, nel senso che dovrà escludersi un danno estetico a favore dei due fratelli, e sicuramente nel senso di considerare del tutto errato il procedimento di quantificazione adottato dal Tribunale”.
In relazione alle riportate specifiche contestazioni, la sentenza impugnata effettivamente non presenta una motivazione reale e comprensibile. Per come risulta formulata la motivazione della sentenza impugnata, emergerebbe che il Tribunale abbia percepito le conclusioni del CTU discostandosene tuttavia in modo rilevante e, in merito a questa discrepanza, erano stati avanzati proprio specifici motivi di gravame, non esaminati dai giudici di secondo grado.
La decisione di secondo grado viene quindi cassata sul punto.
Il riconoscimento della personalizzazione massima del danno non patrimoniale
Infine, sul riconoscimento della personalizzazione massima del danno non patrimoniale in favore dei pazienti, le critiche colgono nel segno. Il Tribunale aveva riconosciuto agli attori la personalizzazione massima del danno biologico, motivando sul punto.
Quanto indicato dal Giudice riguardo alla “necessità di controlli periodici e all’assunzione di terapia ormonale sostitutiva” rientra ovviamente negli esiti della tiroidectomia ed accomuna tutti i pazienti sottoposti all’asportazione chirurgica della tiroide. Il disagio legato alla terapia sostitutiva e alla necessità di monitoraggio laboratoristico è pertanto sempre presente ed è già considerato nei parametri tabellari proposti nei vari barèmes. Non si comprende quale sia, nel caso degli attori, la maggiore incidenza della menomazione sulle ordinarie attività quotidiane rispetto a quella che si determina abitualmente in casi analoghi.
Nella sentenza qui in esame, sulla nozione di personalizzazione, potrebbe ritenersi ravvisabile soltanto il seguente passo: “Il Tribunale in definitiva, nel personalizzare il danno e riconoscere una componente di danno morale, ha correttamente tenuto conto di tutte le eccezionali e peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale (nel singolo caso), tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”. Tale “passo argomentativo”, però, appare chiaramente riferirsi solo al danno morale (o da errata diagnosi), determinato autonomamente dal tribunale, non alla personalizzazione di quello biologico da invalidità permanete e temporanea.
In definitiva, quindi, anche la critica relativa alla questione della personalizzazione del danno biologico da invalidità (temporanea e permanente) è carente di pronuncia.
In conclusione, il ricorso viene accolto, limitatamene alle censure accolte.
Avv. Emanuela Foligno
