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Danni dopo il vaccino antipolio, nessuna responsabilità di Ministero e Comune

Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 20 novembre 2025, n. 30526

Il caso dei danni dopo il vaccino antipolio somministrato nel 1967 è tornato al centro dell’attenzione, ma le richieste risarcitorie avanzate dai familiari non hanno trovato accoglimento. Le verifiche svolte hanno escluso una responsabilità degli enti pubblici coinvolti, alla luce delle conoscenze scientifiche dell’epoca e dell’assenza di prove sulle condizioni cliniche del bambino al momento della somministrazione.

I fatti

I congiunti del danneggiato citano in giudizio il Ministero della Salute e il Comune di Roma (quale ente che materialmente aveva somministrato il vaccino) per il risarcimento dei danni correlati alla grave patologia contratta a seguito della somministrazione (in data 5/2/1967) della quarta dose del vaccino antipolio di tipo Sabin.

Il Tribunale di Roma dichiara il Ministero carente di legittimazione passiva e rigetta la domanda nei confronti del Comune di Roma.
La Corte di Roma conferma il primo grado in punto in punto di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sul presupposto che non veniva dimostrato che la conoscibilità del rapporto eziologico tra il danno alla salute e la vaccinazione non potesse risalire a data anteriore al 10/1/2000 (vale a dire un quinquennio prima dell’introduzione del giudizio).
In ogni caso, secondo i Giudici di secondo grado, la stessa presentazione (in data 26/5/2001) della domanda di indennizzo ex l. n. 210/1992 era idonea a dimostrare una ipotetica consapevolezza del nesso di causalità.

Tale sentenza fu cassata dalla Corte di Cassazione (l’ordinanza n. 5413/20219), in quanto l’onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione. Perché sorga detto onere, è sufficiente la dimostrazione che il diritto è venuto in essere e poteva essere fatto valere in un momento in relazione al quale esso, in mancanza del menzionato fatto interruttivo, avrebbe dovuto essere considerato estinto quando è stato azionato.

Pronunciandosi in sede di rinvio, la Corte d’appello di Roma osserva come l’eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal Ministero della Salute in realtà dovesse qualificarsi come deduzione del difetto della titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio, con la conseguenza che, afferendo al merito della controversia, essa doveva considerarsi tardivamente formulata. Confermata la legittimazione passiva del Ministero, il Giudice di secondo grado ne escluse la responsabilità per mancanza di colpa, sul presupposto che, all’epoca della somministrazione in discorso, non fosse ancora nota la pericolosità del vaccino di tipo Sabin per i soggetti che si trovassero nelle specifiche condizioni di salute del danneggiato. In ogni caso, non poteva dirsi provata, in fatto, la circostanza che i genitori del bambino danneggiato avessero espressamente comunicato al personale sanitario le condizioni di salute del figlio, né che quest’ultimo presentasse sintomi di infiammazione alle vie respiratorie al momento della somministrazione vaccinale.

Il secondo intervento della Corte di Cassazione

Il Giudice di merito avrebbe ritenuto che anche in relazione alla domanda svolta nei confronti del Ministero della Salute si è fatto riferimento, quale fonte della Responsabilità, alla (conosciuta) pericolosità del vaccino in relazione alle specifiche condizioni di salute del soggetto, mentre invece la causa petendi della suddetta domanda era stata chiaramente ricollegata ad una più generale condotta omissiva relativa ai doverosi controlli in ordine alla sicurezza del vaccino medesimo. La critica viene respinta.

L’interpretazione del Giudice di merito alla domanda o alla sua estensione non è sindacabile in sede di legittimità, inoltre non viene dedotto in che modo il prospettato errore abbia inciso sul contenuto della decisione impugnata.

All’epoca dei fatti non c’era evidenza di una specifica pericolosità del vaccino Sabin

Ed ancora, secondo i ricorrenti, il Ministero e il Comune di Roma non potevano non sapere della pericolosità del vaccino, siccome già nota alla comunità scientifica mondiale, come desumibile dall’avere il Consiglio Superiore della Sanità emesso un parere, al riguardo, alla fine di marzo del 1967, parere che certamente era il frutto di uno studio effettuato dalla comunità scientifica sulle gravi possibili conseguenze del vaccino. Anche questa critica viene respinta in quanto il secondo grado ha argomentato circa l’assenza di qualsivoglia evidenza, all’epoca dei fatti in analisi, di una specifica pericolosità del vaccino Sabin in relazione alle contingenti condizioni di salute del bambino.

Difatti, i Giudici hanno ritenuto non provate le effettive condizioni di salute del bambino: dalle prove raccolte non era emerso, infatti, che all’infermiera che aveva provveduto a somministrare il vaccino fosse stato comunicato che egli presentava un’infiammazione delle vie respiratorie, né l’esistenza di tale patologia poteva dedursi dalla cartella clinica del successivo ricovero presso il Pronto soccorso dell’Ospedale Bambin Gesù, posto che dalla stessa risultava che il piccolo “ presentava muco pus nell’epifaringe… faringe intensamente iperemico… (…)”….. “che tuttavia non sono – e non vengono messi dai sanitari – in relazione con un’infezione da virus influenzale, ma piuttosto proprio con l’infezione da virus della poliomelite conseguente al vaccino” (stralcio della decisione di secondo grado).

Infine si presenta dirimente l’osservazione che l’assenza di colpa è stata motivata dal Giudice di merito in ragione della non rimproverabilità dell’ignoranza circa gli effetti collaterali del vaccino, tenuto conto del grado delle conoscenze scientifiche dell’epoca della somministrazione. Pertanto, anche se i sanitari fossero venuti a conoscenza delle effettive condizioni di salute del bambino (le quali però, come detto, non sono state ritenute provate), non avrebbero avuto elementi per soprassedere alla vaccinazione, atteso che la cautela in tal senso venne imposta, per la prima volta, da un decreto ministeriale emanato dopo la somministrazione in questione.

Avv. Emanuela Foligno

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