Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 28 ottobre 2025, n. 28572
Una donna, sottoposta a una trasfusione nel 1978 quando aveva appena 14 anni, aveva contratto un’epatite cronica da HCV che l’ha accompagnata per tutta la vita, fino al decesso. Dopo anni di giudizi, la Cassazione conferma: quando il decesso sia intervenuto, dopo una temporanea sopravvivenza, in conseguenza diretta dell’evento lesivo, la liquidazione va svolta secondo le tecniche di valutazione probabilistica proprie del danno permanente.
I fatti
La danneggiata, il 1 aprile 1978, al tempo adolescente di anni 14, era stata ricoverata presso l’Ospedale di Varese dove rimaneva in coma per 15 giorni e sottoposta a trasfusioni di albumina. Nel marzo nel 1989 era stata ricoverata presso lo stesso ospedale dove gli era stata diagnosticata una epatite cronica di minima attività. Nel novembre 1995 era stata accertata la presenza di HCV, mentre il 23 marzo 2000 presso l’ospedale di Angera gli era stata diagnosticata l’epatite cronica da virus C. Aveva presentato istanza di indennizzo ai sensi della Legge n. 210 del 1992 in data 17 maggio 2001, ma la Commissione aveva escluso il nesso di causalità tra infermità e trasfusione.
Citati a giudizio sono il Ministero della Salute e delle Politiche Sociali, nonché l’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedale Circolo e Fondazione Macchi di Varese, per il risarcimento dei danni conseguenti alla contrazione di una epatite cronica di tipo C, a causa di una trasfusione di sangue cui era stato sottoposto presso l’Ospedale di Circolo di Varese, per un ammontare di Euro. 325.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
Il Tribunale di Milano condanna i convenuti, in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura di Euro. 295.428,00. La Corte d’Appello di Milano riforma la sentenza di primo grado, dichiarando l’intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla vittima che doveva decorrere dal 1995, anno in cui era stata posta nelle condizioni di conoscere la riconduzione causale della patologia epatica alla trasfusione subita nel 1978.
La Cassazione sul termine prescrizionale
La Corte di Cassazione (sentenza n. 7776/2018), cassa la decisione di appello, rilevando che la prescrizione decorreva, a norma degli articoli 2935 e 2947, primo comma, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
In particolare, la prescrizione inizierebbe a decorrerebbe dalla domanda di indennizzo e non nel responso della Commissione Medica, essendo ragionevole che da tale momento la vittima del contagio avrebbe avuto sufficiente percezione sia del tipo di malattia, che delle possibili conseguenze dannose, percezione che successivamente riceveva conferma con la certificazione emessa dalle commissioni mediche.
Viene riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di Milano che, previa CTU medico-legale, condanna l’Azienda Ospedaliera Universitaria Macchi e il Ministero della Salute, in solido tra di loro, a corrispondere ai congiunti della vittima.
Nesso causale tra trasfusione e malattia
L’intervento della Cassazione sollecitato dall’Assicurazione dei convenuti che, in sintesi, vorrebbe disattendere le risultanze della CTU medico-legale.
Le argomentazioni poste a suffragio sono infondate. I Giudici di Milano hanno ritenuto sussistente la prova del nesso causale tra le trasfusioni e il contagio e ciò non è stato contestato neppure dalla ricorrente e tale accertamento si fonda, sia sulle indagini mediche espletate, sia sulle valutazioni dei CTU, sia sul principio vincolante contenuto nell’ordinanza del 5 ottobre 2018 ( di cui sopra si è dato conto), secondo cui la sussistenza del nesso causale si fonda sulla pronunzia di cessazione della materia del contendere emessa nel giudizio contro il Ministero per il riconoscimento dell’indennizzo ai sensi della legge 210 del 1992.
Erano i convenuti che dovevano dimostrare, o allegare, il profilo soggettivo della colpa dell’Ospedale nell’acquisizione del plasma, poiché compete alla struttura di dimostrare di avere rispettato le leges artis che presiedono a tale attività.
Si può affermare, allora, che la Corte di Milano ha correttamente applicato i principi in materia. Come più volte indicato dalla S.C., già dalla fine degli anni ‘60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul Ministero della salute, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all’anno 1958, l’obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi.
Ed è proprio sulla base di queste ragioni che la responsabilità in parola viene estesa al Ministero, oltre che alla Struttura sanitaria presso la quale le trasfusioni sono state eseguite.
La liquidazione del danno
Infine, l’assicurazione critica che la liquidazione del danno eseguita dal Giudice di merito sia stata riferita all’aspettativa di durata della vita media, e non alla durata effettiva della vita della vittima.
Orbene, sempre secondo la tesi dell’assicurazione, il sopravvenuto decesso della vittima definisce la dimensione del danno biologico, quale diminuzione della capacità di agire nel quotidiano riferita alla vita in concreto vissuta, senza fare ricorso ai criteri statistici fondati sulla vita media. Secondo l’orientamento della Cassazione quando la durata della vita futura cessa per essere il soggetto deceduto, il danno biologico va correlato alla durata della vita effettiva (Cass, n. 12913 del 26 giugno 2020). Al contrario il danno avrebbe dovuto essere liquidato in base al criterio della proporzionalità, assumendo come valore di riferimento l’entità del danno liquidabile in base alle tabelle, ma commisurato all’ipotetica aspettativa di vita e diminuito in proporzione agli anni di vita effettivamente vissuti. Quanto argomentato è errato e infondato.
Correttamente la Corte d’Appello ha rilevato che il decesso della vittima è la conseguenza diretta della malattia invalidante, come anche confermato dalla CTU, pertanto, la liquidazione del danno biologico deve essere effettuata con riferimento alla durata probabile della vita futura, a differenza di quanto accade nel diverso caso in cui la morte avvenga per cause indipendenti dal fatto illecito oggetto di causa.
Difatti, in tema di liquidazione del danno biologico iure successione il parametro riferito alla durata effettiva della vita del danneggiato si applica nel solo caso in cui quest’ultimo sia deceduto per causa non ricollegabile alla menomazione conseguente all’illecito, mentre, laddove la morte sia intervenuta, dopo una temporanea sopravvivenza, in conseguenza diretta dell’evento lesivo, la liquidazione va operata secondo le tecniche di valutazione probabilistica proprie del danno permanente.
La S.C. rigetta integralmente.
Avv. Emanuela Foligno.
