Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 25 settembre 2025, n. 26082
Un tragico incidente sulla S.S. 407 a Buccino ha visto un automobilista finire in un burrone a causa delle condizioni della strada. La vicenda ha sollevato il dubbio sulla responsabilità dell’ente proprietario della strada, con i giudici che hanno analizzato attentamente prove e CTU, confermando il concorso di colpa del conducente.
Il Tribunale applica alla fattispecie l’art. 2043 c.c. e non l’art. 2051 c.c., con conseguente onere della prova dell’anomalia della strada a carico del danneggiato. Interessante caso ove I Giudici di primo e di secondo grado hanno congruamente e logicamente motivato il dissenso rispetto alle conclusioni del CTU.
Il caso
La vittima, la sera del 13/9/2000, nel percorrere con la sua autovettura Fiat Punto, la S.S. 407 in direzione Vietri di Potenza-Buccino, in località Manzelle del comune di Buccino (SA), a causa delle condizioni del manto stradale e della assenza di barriere di protezione, era finito fuoristrada e precipitato in un burrone profondo circa 22 mt.
Veniva ricoverato presso l’Ospedale di Polla, ove dopo due giorni decedeva. Poiché il sinistro sarebbe stato determinato dalle pessime condizioni della strada, particolarmente tortuosa, senza barriere di protezione e non illuminata, gli eredi della vittima deducono la responsabilità dell’ANAS, ente proprietario, tenuto alla manutenzione.
Il Tribunale (sentenza 28.12.2015) applica alla fattispecie l’art. 2043 c.c. e non l’art. 2051 c.c., con conseguente onere della prova dell’anomalia della strada a carico del danneggiato, che considerava assolto con l’espletata prova testimoniale. Inoltre, ritiene non convincenti le argomentazioni del CTU, il quale aveva escluso il concorso colposo della vittima, atteso che era a conoscenza dello stato della strada.
Pertanto, il Tribunale afferma la pari responsabilità nella causazione del sinistro e liquida, per il danno da perdita parentale, l’importo (già decurtato del 50%) di Euro.140.000,00 in favore del padre, Euro. 45.000,00 alla madre, Euro 80.000,00 al fratello ed Euro 83.000,00 all’altro fratello. Rigetta la domanda, formulata iure hereditatis, di risarcimento del danno biologico patito dalla vittima prima della morte, avvenuta meno di due giorni dopo il sinistro, attesa la brevità del tempo trascorso. In secondo grado, la Corte d’Appello di Salerno conferma la prima decisione.
Il ricorso in Cassazione
Gli eredi della vittima lamentano dinanzi la S.C. che il Tribunale, non aderendo alle conclusioni del CTU non ne avrebbe indicato le ragioni. Rilevano i ricorrenti che il Giudice di merito può disattendere le conclusioni del consulente soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il Giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si e basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del CTU.
Secondo il CTU la causa scatenante dell’incidente sarebbe stata l’irregolarità della pavimentazione stradale (serie di avvallamenti nel rettilineo del km 12), che all’epoca non era segnalata dall’apposito cartello di “strada deformata”. Di fronte a tale affermazione di responsabilità sostanzialmente esclusiva, la Corte d’Appello di Salerno avrebbe dovuto congruamente motivare il perché del discostamento dalle risultanze della CTU; invece tale aspetto sarebbe stato liquidato frettolosamente, ergo secondo i ricorrenti la motivazione potrebbe considerarsi quantomeno “apparente”.
La CTU e il concorso di colpa
Detto in altri termini, un concorso di colpa paritario ed una presa di distanza dalle conclusioni della CTU non possono essere giustificati da generiche circostanze.
È vero che la mancata e adesione alla CTU in maniera immotivata, come pure l’adesione acritica, integra un vizio della sentenza, ma la adozione di una doppia conforme esclude che possa essere impugnata la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”.
Al contrario, i Giudici di appello hanno rilevato che “il Tribunale ha dissentito dal parere del CTU. evidenziando che la conclusione cui era in contrasto con le risultanze delle indagini compiute sul veicolo nell’immediatezza del sinistro dai Carabinieri intervenuti sul posto, i quali avevano rilevato l’inserimento della quinta marcia; valorizzando tale dato oggettivo ha ritenuto che il conducente dell’auto precipitata nella scarpata, al momento del sinistro, viaggiava ad una velocità di guida superiore al limite consentito su quella strada (40 Km/h); ha avvalorato tale conclusione considerando, sulla base delle risultanze istruttorie, che l’ultimo tratto percorso dall’autovettura prima del fatale sinistro era rettilineo e tale circostanza prevedibilmente aveva indotto lo sfortunato automobilista ad aumentare la velocità e perdere il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale; da ultimo, il Tribunale ha considerato che lo S. doveva essere a conoscenza dei luoghi avendo dichiarato ai Carabinieri di essere di ritorno a casa dopo aver fatto una visita alla fidanzata a Vietri di Potenza”.
La ricostruzione della dinamica dell’incidente
I Giudici di appello hanno (correttamente) pertanto considerato che la ricostruzione dell’incidente doveva ritenersi congruamente basata su dati fattuali di natura oggettiva che devono peraltro ritenersi acclarati dal momento che “i verbali redatti da pubblico ufficiale fanno prova, fino a querela di falso, dei fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti”.
La fuoriuscita della vettura dalla sede stradale è indice di una condotta di guida evidentemente non adeguata allo stato dei luoghi, visibilmente pericoloso sia per l’orario notturno, sia per la mancanza di illuminazione, sia per l’accertata pericolosità della stessa, segnalata agli automobilisti sul tratto di strada teatro del sinistro da appositi cartelli evidenzianti la presenza di “strada sdrucciolevole” e limite di velocità di 40 Km/h.
Entrambi i Giudici di merito hanno congruamente e logicamente motivato il rispettivo dissenso rispetto alle conclusioni del CTU.
Conclusivamente, giova rammentare che in tema di risarcimento del danno cagionato da cose in custodia, configurandosi il rapporto di custodia di cui all’art. 2051 c.c. come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne “il potere di governo”, solo l’oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, che configura la responsabilità del custode come oggettiva.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Avv. Emanuela Foligno
