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Errore medico, maxi risarcimento alla bambina ma danno parentale prescritto

Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 22 settembre 2025, n. 25811

Una grave diagnosi mancata ha causato danni permanenti a una bambina di tre anni, la ASL viene condannata a risarcire circa due milioni di euro. La Cassazione conferma la condanna ma dichiara prescritto il diritto dei genitori della piccola vittima ad essere risarciti del danno parentale subito iure proprio.

Il caso

Si tratta di un caso di Responsabilità sanitaria in cui è risultato accertato dal CTU in primo grado che durante il primo ricovero in data 16.10.2004 della piccola – ai tempi di tre anni di età – il mancato e pronto accertamento di una grave patologia (SEU) presso l’ospedale di Cerignola, dove invece le venne diagnosticata una gastroenterite curata con terapia antibiotica, che si sarebbe potuta agevolmente trattare secondo il protocollo medico applicabile, le aveva comportato gravissimi postumi che l’hanno resa invalida civile al 100% cagionandole un danno biologico permanente di pari misura.

Il Tribunale rigetta l’eccezione di prescrizione del diritto vantato iure proprio dai genitori della piccola, e accoglie parzialmente la domanda risarcitoria e il danno parentale lamentato dai suoi genitori. In specie, l’ASL veniva condannata a pagare la complessiva somma di Euro 1.593.315,63, oltre rivalutazione ed interessi legali, che comprendeva:

  • la liquidazione del danno biologico permanente alla minore (100% in un soggetto di 3 anni all’epoca dell’evento de quo) per Euro 658.788,28.
  • la liquidazione del danno patrimoniale per lucro cessante da incapacità lavorativa totale, per Euro 230.164,35.
  • la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio dei genitori da lesione del rapporto parentale, fissata in Euro 170.000 per ciascun genitore.
  • la liquidazione delle spese future da sostenersi vita natural durante per l’assistenza personale della vittima, per Euro 364.363.

La Corte di Appello conferma il primo grado in punto di an debeatur, respinge l’appello relativo al mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’assicurazione in relazione al danno chiesto iure proprio dai genitori della vittima e considera operativa la polizza nonostante fosse stata attivata al di là del tempo di efficacia della clausola claims made, ritenendola nulla per tale parte.

La Corte di Appello ridetermina il danno biologico

La Corte, niello specifico, ridetermina il danno biologico subito dalla bimba, secondo le tabelle milanesi al momento della decisione (2021), in Euro 815.908. Quindi rigetta la liquidazione del danno morale e liquida il danno parentale patito dai genitori secondo le tabelle milanesi emanate nel 2022, liquidandolo nella maggior misura di Euro 336.500 in favore di ciascun genitore. Inoltre liquida il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno della piccola vittima in Euro 465.430,16.

L’assicurazione, come detto, si rivolge alla Corte di Cassazione per la mancata considerazione dell’intervenuta prescrizione del diritto dei genitori al risarcimento danni de iure proprio e per dedurre la inoperatività della polizza in riferimento a detto danno, richiesto a distanza di 4 anni, 6 mesi e 9 giorni dalla scadenza contrattuale della polizza, assumendo l’erronea statuizione di illegittimità della medesima.

Innanzitutto, la S.C. dichiara inammissibile il ricorso incidentale presentato dai rappresentanti legali della bambina perché il termine breve per l’impugnazione (decorrente dalla notifica della sentenza, avvenuta il 25.5.2023) è spirato il 24.7.2023, e l’interesse all’impugnazione in relazione al risarcimento accordato alla piccola non è sorto a seguito della proposizione del ricorso principale della Lloyd’s Insurance Company s.a., che concerne esclusivamente il danno parentale dei genitori e il massimale di polizza assicurativa non considerato a tal fine, ma non quello riconosciuto alla vittima stessa: l’interesse a impugnare dei genitori nell’interesse e per conto della minore disabile, infatti, è autonomo e deriva dalla statuizione del Giudice di appello relativa alla liquidazione del danno biologico permanente.

Il termine di prescrizione

Ciò detto, secondo l’assicurazione l’errore sanitario è riconducibile al 20 ottobre 2004, mentre la prima richiesta di risarcimento danni avanzata dai genitori in proprio risale al 9 gennaio 2012. Impugna la sentenza nella parte in cui avrebbe erroneamente accertato in “7 anni e mezzo” il termine prescrizionale applicabile alla fattispecie concreta, confermando la sentenza di prime cure.

La Corte d’appello avrebbe confermato il più lungo termine di cui all’art. 157 c.p. sull’erroneo assunto che, anche nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge Cirielli n. 251 del 2005, valevole ratione temporis in base alla data di commissione del fatto, esso era pari a 7 anni e mezzo. Tuttavia, il termine era da calcolarsi in relazione alla normativa penale pro tempore in base alla quale il reato di lesioni gravissime colpose di cui all’art. 590 c.p. era punito sino a due anni di reclusione, il termine di prescrizione ex artt. 157 era di 5 anni; mentre con l’aumento di 1/2 ex art. 160-161 c.p. derivante dall’interruzione “penale” risultava, in base alla legge applicabile al tempo del commesso reato, pari a sette anni e mezzo, come indicato dalla Corte d’appello.

Ebbene, la S.C. statuisce che la decisione di appello ha fatto errata applicazione di un consolidato principio giurisprudenziale per cui il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, astrattamente qualificabile come reato, si prescrive nello stesso termine previsto per la fattispecie incriminatrice speciale se per quest’ultima è stabilito un termine di prescrizione superiore a cinque anni oppure in cinque anni e non assumono rilievo eventuali cause d’interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato, attesa la diversità ontologica esistente tra l’illecito civile e quello penale (SS. UU.,sentenza n. 1479/1997).

Cioè la Corte d’appello, pur avendo (correttamente) ricondotto la fattispecie nell’alveo dell’art. 2947, n. 3, c.c., non ha considerato che alla data del fatto illecito costituente reato, il termine di prescrizione corrispondeva a quello civilistico (cinque anni), non potendosi includere l’aumento dovuto per il fatto interruttivo previsto nell’azione esercitata in sede penale ex art. 160 c.p., secondo quanto stabilito dalla pronuncia delle Sezioni Unite.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, si inserisce nel quadro generale dell’istituto della prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all’analogo istituto regolato nel sistema penale. Se si eccettua tale collegamento, ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo in sé chiuso e perfetto, con la conseguenza che, ai fini del diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenze fra le due discipline.

Alla luce di quanto sopra, il ricorso dell’assicurazione viene accolto con riguardo al primo motivo inerente al mancato rilievo della prescrizione del diritto dei genitori ad essere risarciti del danno parentale subito iure proprio, con assorbimento degli altri.

Avv. Emanuela Foligno

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