Sottovalutazione della patologia trombotica del medico di base: amputazione dell’arto

Cassazione penale, sez. IV,  dep. 27/09/2024, n.36142

La Corte di appello di Torino ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria il 21/02/2022, con la quale il medico di base era stato ritenuto responsabile, rideterminando la pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti rispetto alla contestata aggravante, in mesi tre di reclusione; contestualmente confermando la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni nei confronti del paziente, in cui favore il Tribunale aveva riconosciuto una provvisionale esecutiva.

Al medico di base è stato contestato di avere cagionato lesioni personali gravissime con esito permanente consistente nell’amputazione dell’arto inferiore destro a livello della coscia; ciò, in particolare, per avere effettuato una grave sottovalutazione della patologia trombotica in corso (scambiata per una lombosciatalgia); per avere omesso, nella serata dal 14/12/2015 e in occasione di una visita a domicilio, qualsiasi rilievo atto a verificare eventuali deficit vascolari a carico dell’arto in questione e che avrebbe permesso con certezza di evidenziare una iposfigmia, tale da superare la precedente diagnosi; per avere, nel corso della successiva visita domiciliare del 15/12/2015, confermato tale diagnosi e prescritto una visita neurologica, anziché un ricovero urgente; per non avere esposto con chiarezza al paziente il quadro clinico, avvenendo così che il primo accesso al pronto soccorso intervenisse solo il 16/12/2015, determinando quindi un ritardo decisivo ai fini della successiva e constatata impossibilità di dare luogo a un’efficace terapia conservativa.

Il paziente si trovava in condizioni di particolare fragilità, affetto da HIV, cardiopatico e assuntore di numerosi farmaci salvavita – nel pomeriggio del 14/12/2015, mentre si trovava al supermercato, nel piegarsi aveva avvertito un forte dolore irradiato dalla gamba destra sino al gluteo, con sensazione di paralisi del piede; aveva guidato quindi fino a casa e, poco dopo le ore 18:00, era riuscito a contattare il suo medico curante, il quale a seguito della descrizione dei sintomi aveva formulato la diagnosi di lombosciatalgia; che, alle 19:30 circa dello stesso giorno, il medico di base era giunto a casa del paziente e a seguito di visita obiettiva – dopo avere confermato la diagnosi di lombosciatalgia – aveva proceduto a una iniezione di antidolorifico non controllando i polsi del piede e nemmeno quelli della gamba, pur presentandosi il piede destro come paralizzato. Il giorno successivo, il medico di base effettuava altra visita domiciliare e in tale occasione, il paziente aveva mostrato al curante un piede giallastro e insensibile ma che il medico aveva confermato la diagnosi di lombosciatalgia prescrivendo una visita neurochirurgica e suggerendo che sarebbe stato conveniente recarsi in pronto soccorso. Il 16 dicembre, il paziente si era recato presso il pronto soccorso, ove era stato sottoposto a un ecodoppler evidenziante un serio problema venoso a livello della gamba; che, quindi, era seguito un ricovero d’urgenza durante il quale si era proceduto a un trattamento fibrinolitico per salvare l’arto, procedura poi interrotta per inefficacia con conseguente amputazione della gamba avvenuta alle ore 18,12.

Il Giudice di secondo grado ha valutato come credibile la ricostruzione della sequenza temporale operata dalla persona offesa, ritenendo complessivamente comprovata l’ipotesi accusatoria nella parte in cui aveva ravvisato una grave omissione diagnostica, specificamente collocabile in occasione della prima visita e poi ulteriormente verificatasi il giorno successivo, nel quale l’imputato si era limitato, perseverando nell’errore diagnostico, a prescrivere una visita neurologica urgente.

L’intervento della Corte di Cassazione.

Preliminarmente viene dichiarata (per l’avvenuta decorrenza dei termini massimi) l’intervenuta prescrizione del reato ascritto, contestualmente, vengono dichiarati infondati ai fini civili i motivi inerente all’an della responsabilità del medico.

Il ricorrente si è limitato a richiamare le doglianze illustrate nell’atto di appello – con riferimento agli assunti profili di contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla persona offesa – senza esplicitare in quale modo la dedotta interpretazione alternativa della sequenza temporale abbia concretamente influito sulle valutazioni operate dai Giudici di merito e inerenti alla sussistenza del nesso causale tra le omissioni ascritte all’imputato e l’evento oggetto di giudizio.

In punto di an la S.C. condivide i propri precedenti  nei quali si è rilevato come il relativo accertamento di responsabilità, in punto di rapporto di causalità, debba avvenire sulla base della legge statistica di riferimento, al fine di stabilire se nel caso concreto sussistano o meno altri fattori di tipo alternativo in nesso causale con l’evento. Tale principio in generale discende dalle affermazioni delle Sezioni Unite che, con la sentenza Sez. U., n. 30328 del 10/7/2002, Franzese, hanno fissato, specificamente in una fattispecie concreta di causalità omissiva impropria, alcuni snodi logico-giuridici fondamentali per la verifica del nesso di causalità nei reati colposi, confermati dalla giurisprudenza successiva.

Le Sezioni Unite hanno stabilito che, nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Allo stesso modo, l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del nesso causale tra condotta ed evento – e cioè il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell’omissione dell’agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo – comportano l’esito assolutorio del giudizio.

Viene uindi rilevato che causalità omissiva e causalità commissiva nei reati colposi rispondono a regole identiche ai fini della verifica della sussistenza del nesso di causalità, poiché i comportamenti che le realizzano sono strettamente connessi, dato che, nella condotta omissiva, nel violare le regole cautelari, il soggetto non sempre è assolutamente inerte, ma, frequentemente, pone in essere un comportamento diverso da quello dovuto, cioè da quello che sarebbe stato doveroso secondo le regole della comune prudenza, perizia, attenzione.

Pertanto,  seguendo l’impostazione della citata sentenza delle Sezioni Unite, al fine di stabilire la sussistenza del nesso di causalità occorre un duplice controllo, ovvero: la verifica sul nesso causale tra la condotta e l’evento sulla base di una legge statistica o universale di copertura sufficientemente valida e astrattamente applicabile al caso concreto; la successiva verifica, attraverso un giudizio di alta probabilità logica, dell’attendibilità, in concreto, della spiegazione causale così ipotizzata.

I Giudici di merito si sono adeguatamente confrontati con i predetti principi, sulla base di una valutazione intrinsecamente coerente e priva di censure logiche.

I Giudici territoriali hanno espressamente dato atto di come – dopo l’iniziale diagnosi di lombosciatalgia formulata all’esito del colloquio telefonico del pomeriggio del 14/12/2015 – nel corso dell’esame obiettivo effettuato lo stesso giorno, il sanitario avesse omesso del tutto la palpazione dei polsi pedidi, giungendo quindi a una conferma dell’errata diagnosi di lombosciatalgia, a propria volta determinata proprio dalla decisiva omissione del necessario approfondimento diagnostico; approfondimento da ritenere necessario in ragione dello stato dell’arto, che si presentava (come dato atto dalla persona offesa) freddo e paralizzato.

Il Consulente nominato in sede di incidente probatorio e quello del pubblico ministero hanno dedotto che il deficit vascolare poi sfociato nella trombosi era comunque sicuramente diagnosticabile sin dal pomeriggio del 14/12/2015, momento in cui si era determinato un sicuro aggravamento del quadro clinico, come attestato dal fatto che – nel giorno successivo – l’insensibilità si fosse protratta dal piede sino alla gamba nonché sulla base degli esiti della visita neurochirurgica effettuata presso il presidio ospedaliero alle 16,48 del 16/12/2015 e nella quale l’insorgenza dell’ischemia era stata collocata circa 48 ore addietro; tutti elementi di fatto in presenza dei quali i Consulenti hanno concluso che – se nella serata del 14/12/2015 – il medico di base avesse provveduto ai necessari rilievi semeiologici (consistenti nella predetta palpazione dei polsi pedidi ma anche in un’attenta analisi visiva), lo stesso sarebbe giunto a una diagnosi contrastante con quella – errata – già formulata e poi ribadita e che tale condotta doverosa avrebbe quindi, con elevata probabilità logica, consentito il salvataggio dell’arto.

Per tali ragioni, le censure del medico di base imputato   si pongano quali contrapposizioni meramente tautologiche ed estranee dalle motivazioni delle sentenze di merito.

Conclusivamente, la S.C. annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, rigetta il ricorso ai fini civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile.

Avv. Emanuela Foligno

Di Dr. Carmelo Galipò

Specialista in Medico legale e delle Ass.ni. Direttore editoriale de "Responsabile Civile": blog sulla responsabilità civile e penale. Presidente dell'Accademia della Medicina Legale.

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